PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 575
del codice penale).

      1. All'articolo 575 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «ad anni ventuno» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al secondo comma»;

          b) all'articolo 575 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque cagiona la morte di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione non inferiore ad anni venticinque».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 581
del codice penale).

      1. All'articolo 581 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque percuote un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due a quattro anni. Si procede d'ufficio».

 

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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 582
del codice penale).

      1. All'articolo 582 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque cagiona una lesione personale ad un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 584
del codice penale).

      1. All'articolo 584 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dagli articoli 581 e 582» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 581, primo comma, e dall'articolo 582, primo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preceduti dall'articolo 581, terzo comma, e dall'articolo 582, terzo comma, cagiona la morte di uno dei soggetti ivi previsti, è punito con la reclusione da diciotto a venticinque anni».